Corte
di Giustizia Europea
Caso K.B versus National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health (Regno Unito)
Sentenza del 7 gennaio 2004
Diritto delle persone transessuali ad ottenere la pensione di reversibilità
CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
SENTENZA 7 gennaio 2004.
"Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Parità di trattamento tra
uomini e donne - Esclusione di un convivente transessuale dal diritto
ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata
al coniuge superstite - Discriminazione basata sul sesso"
Nel procedimento C-117/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente
tra
K.B.
e
National Health Service Pensions Agency,
Secretary of State for Health,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 141 CE e della direttiva
del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio
della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),
LA CORTE,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans,
J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, presidenti di sezione, dai
sigg. D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric,
e dal sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra K.B., dalle sig.re C. Hockney e L. Cox, QC, nonché
dal sig. T. Eicke, barrister;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità
di agente, assistito dal sig. N. Paines, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrel,
in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra K.B., rappresentata dalla sig.ra
L. Cox e dal sig. T. Eicke, del governo del Regno Unito, rappresentato
dal sig. J.E. Collins, assistito dal sig. N. Paines, e della Commissione,
rappresentata dai sigg. J. Sack e L. Flynn, in qualità di agenti,
all'udienza del 23 aprile 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 10 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 14 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2001,
la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d'appello
civile d'Inghilterra e del Galles) ha sottoposto alla Corte, ai sensi
dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione
dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione
del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
2.
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia
tra la sig.ra K.B., iscritta al regime pensionistico del National Health
Service (servizio sanitario nazionale; in prosieguo: il "NHS"), da un
lato, e il NHS Pensions Agency (Ufficio Pensioni del NHS) ed il Secretary
of State for Health (Ministro della Sanità), dall'altro, in merito
al rifiuto di attribuire una pensione di reversibilità al suo convivente
transessuale.
Ambito normativo
Normativa comunitaria
3.
L'art. 141 CE dispone quanto segue:
"1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della
parità di retribuzione tra [i] lavoratori di sesso maschile e quelli
di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario
o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
(...)".
4.
L'art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 75/117 così prevede:
"Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall'articolo
119 del trattato, denominato in appresso principio della parità
delle retribuzioni, implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al
quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi
discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni
delle retribuzioni.
(...)".
5.
Ai sensi dell'art. 3 della stessa direttiva:
"Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità
delle retribuzioni".
Normativa nazionale
6.
Dagli artt. 1 e 2 della Sex Discrimination Act 1975 (legge 1975 sulle
discriminazioni basate sul sesso; in prosieguo: la "legge 1975") risulta
vietato commettere atti discriminatori diretti nei confronti di una persona
di un sesso particolare, riservandole un trattamento meno favorevole di
quello di cui gode o godrebbe una persona del sesso opposto. Tali articoli
vietano anche la discriminazione indiretta, da essi definita in sostanza
come l'applicazione di condizioni od obblighi identici, aventi l'effetto
di sfavorire in maniera sproporzionata ed ingiustificata le persone di
un sesso particolare.
7.
In seguito alla sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C 13/94, P./S.
(Racc. pag. I-2143), il Regno Unito ha adottato il Sex Discrimination
(Gender Reassignment) Regulations 1999 (regolamento 1999 sulla discriminazione
sessuale in ipotesi di cambiamento di sesso), che ha modificato la legge
1975 affinché disciplinasse i casi di discriminazione diretta basata
sul cambiamento di sesso di un dipendente.
8.
L'art. 11, lett. c), della Matrimonial Causes Act 1973 (legge 1973 sul
matrimonio) dichiara nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano
rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile.
9.
L'art. 29, nn. 1 e 3, della Birth and Deaths Registration Act 1953 (legge
1953 sulla registrazione delle nascite e dei decessi) vieta ogni modifica
al registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura
o di errore materiale.
10.
Il NHS Pension Scheme Regulations 1995 (regolamento 1995 sul regime pensionistico
del NHS) prevede al suo art. G7, n. 1, che, se un iscritto di sesso femminile
decede nelle circostanze previste dal citato regolamento e lascia un vedovo,
quest'ultimo ha diritto, in linea di principio, ad una pensione di reversibilità.
Il termine "vedovo" non viene definito. E' tuttavia pacifico che, nel
diritto inglese, tale termine indica la persona coniugata con l'iscritto.
Controversia principale e questione pregiudiziale
11.
K.B., ricorrente nella causa principale, è una donna che ha lavorato
per circa 20 anni presso il NHS, specificamente come infermiera, ed è
iscritta al NHS Pension Scheme.
12.
K.B. ha da diversi anni una relazione affettiva e di convivenza con R,
una persona nata di sesso femminile e registrata come tale allo stato
civile che, in seguito ad un'operazione medica di cambiamento di sesso,
è diventata un uomo, senza che abbia potuto tuttavia modificare
il suo atto di nascita per formalizzare tale cambiamento. Per questa ragione,
e contrariamente alla loro volontà, K.B. e R non hanno potuto unirsi
in matrimonio. K.B. ha dichiarato nelle sue memorie e ha ricordato in
udienza che la loro unione è stata consacrata con "una cerimonia
in chiesa approvata da un membro dell'Episcopato anglicano" e che sono
stati scambiati voti "allo stesso modo di una coppia tradizionale".
13.
In mancanza di matrimonio, il NHS Pensions Agency ha informato K.B. che,
nel caso in cui questa decedesse prima di R, quest'ultimo non potrebbe
ricevere una pensione di reversibilità in quanto il beneficio di
tale prestazione è riservato al coniuge superstite, e che nessuna
disposizione del diritto del Regno Unito riconosce la qualità di
coniuge in assenza di legittimo matrimonio.
14.
K.B. ha adito l'Employment Tribunal (Commissione per le controversie di
lavoro del Regno Unito), facendo valere che le disposizioni nazionali
che limitano le prestazioni ai vedovi ed alle vedove di iscritti costituivano
una discriminazione fondata sul sesso, contraria all'art. 141 CE e alla
direttiva 75/117. Secondo K.B., tali ultime disposizioni esigono che,
in un tale contesto, la nozione di "vedovo" sia interpretata in maniera
tale da includere anche il membro superstite di una coppia che acquisirebbe
tale qualità se la sua identità sessuale non fosse il risultato
di un'operazione medica di cambiamento di sesso.
15.
Sia l'Employment Tribunal, con decisione 16 marzo 1998, sia l'Employment
Appeal Tribunal London (Commissione di appello per le controversie di
lavoro di Londra) con sentenza pronunciata in appello il 19 agosto 1999,
hanno giudicato che il regime pensionistico di cui trattasi non è
discriminatorio.
16.
K.B. ha adito la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
che ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
"Se l'esclusione del convivente transessuale (una persona originariamente
di sesso femminile) di una donna iscritta al National Health Service Pension
Scheme (regime pensionistico del servizio sanitario nazionale britannico),
in forza del quale le prestazioni per persone a carico spettano solo al
vedovo, costituisca una discriminazione basata sul sesso, vietata dall'art.
141 CE e dalla direttiva 75/117".
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni sottoposte alla Corte
17.
Secondo K.B., la decisione che le nega il diritto di designare R come
beneficiario della pensione di reversibilità è stata adottata
unicamente per un motivo legato al cambiamento di sesso di quest'ultimo.
Infatti, se R non avesse cambiato sesso e se ciò non gli impedisse
di contrarre matrimonio, R avrebbe diritto alla pensione di reversibilità
in qualità di coniuge superstite.
18.
Ella sostiene che la citata sentenza P./S, secondo cui il diritto comunitario
vieta le discriminazioni che hanno origine nel cambiamento di sesso di
una persona, troverebbe applicazione nella causa principale, in quanto
il giudice del rinvio ha considerato K.B. e R come una coppia eterosessuale,
il cui solo tratto caratteristico è che il sesso di uno dei due
è il risultato di un'operazione medica. Conseguentemente, il trattamento
sfavorevole riservato a questi ultimi deriverebbe unicamente dal fatto
che R ha subito un cambiamento di sesso, il che costituirebbe una discriminazione
diretta fondata sul sesso, vietata dall'art. 141 CE e dalla direttiva
75/117.
19.
In via preliminare, K.B. sostiene che la condizione del matrimonio costituisce
una discriminazione indiretta nei confronti dei transessuali poiché,
contrariamente a ciò che avviene in una coppia eterosessuale in
cui nessuno dei due membri è un transessuale, nel caso di una coppia
eterosessuale, in cui uno di essi abbia subito un'operazione per cambiare
sesso, la condizione del matrimonio non potrebbe mai essere soddisfatta.
20.
Il governo del Regno Unito fa valere che i dipendenti di sesso sia maschile
sia femminile del NHS, che non siano legati da vincolo matrimoniale con
i loro conviventi, non possono beneficiare delle prestazioni di reversibilità
previste dal NHS Pension Scheme, e ciò indipendentemente dal motivo
per cui non sono sposati. Poco importerebbe che la ragione per la quale
un singolo dipendente non può soddisfare la condizione obbligatoria
del matrimonio risieda nel fatto che il suo compagno sia omosessuale,
come nella causa che ha dato luogo alla sentenza 17 febbraio 1998, causa
C-249/96, Grant (Racc. pag. I-621), o transessuale, come nella causa principale,
o risulti da un qualsiasi altro motivo.
21.
Il governo del Regno Unito sostiene inoltre che la soluzione di cui alla
sentenza 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P, D e Svezia/Consiglio
(Racc. pag. I-4319) possa essere estesa alla causa principale, in quanto
la disposizione controversa dello Statuto del personale delle Comunità
europee prevede, come nella presente causa, il requisito del matrimonio
e non richiede semplicemente una relazione stabile di un certo carattere
per l'attribuzione degli assegni di famiglia.
22.
La Commissione ritiene che l'elemento determinante nella causa che ha
dato luogo alla citata sentenza P./S. fosse il fatto che il trattamento
sfavorevole di cui P. era oggetto era direttamente provocato dal suo cambiamento
di sesso e in questo trovava la sua origine, in quanto quest'ultimo non
sarebbe stato licenziato se non avesse cambiato la sua identità
sessuale.
23.
Tuttavia, nella causa principale, il trattamento sfavorevole contestato
avrebbe solo un collegamento remoto con il cambiamento di sesso di R e
sarebbe piuttosto legato all'impossibilità per la coppia di contrarre
matrimonio. Alla luce di queste circostanze, la Commissione ritiene che
non si possa fare riferimento alla citata sentenza P./S. nella presente
causa.
24.
La Commissione sostiene inoltre che K.B. non può richiamare il
diritto comunitario per far valere che il collegamento indiretto tra il
cambiamento di sesso di R ed il rifiuto di pagargli la pensione di reversibilità
sia sufficiente per qualificare tale rifiuto come una discriminazione
fondata sul sesso. Infatti, da un lato, la citata sentenza Grant avrebbe
implicitamente riconosciuto che la definizione della nozione di matrimonio
è questione di diritto di famiglia, che rientrerebbe nella competenza
degli Stati membri. Dall'altro, la Corte europea dei diritti dell'uomo
avrebbe ripetutamente giudicato che l'impedimento al matrimonio, legato
al fatto che il diritto britannico non permetta ad un transessuale di
modificare il suo atto di nascita, non costituisce una violazione degli
artt. 8, 12 o 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 (in prosieguo: la "CEDU").
Giudizio della Corte
25.
Le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico, il quale
è strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dall'interessato,
si ricollegano alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientrano
nelle previsioni dell'art. 141 CE (v., in particolare, sentenze 17 maggio
1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 28, e 12 settembre
2002, causa C-351/00, Niemi, Racc. pag. I-7007, punto 40).
26.
La Corte ha altresì ammesso che una pensione di reversibilità
prevista da un siffatto regime rientra nella sfera di applicazione dell'art.
141 CE. Essa ha precisato al riguardo che la circostanza che la suddetta
pensione, per definizione, non sia corrisposta al lavoratore, ma al coniuge
superstite, non è tale da infirmare questa interpretazione, in
quanto tale prestazione è un beneficio che trae origine dall'iscrizione
al regime del coniuge del superstite, di modo che la pensione spetta a
quest'ultimo nell'ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro
e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell'attività
lavorativa svolta da quest'ultimo (v. sentenze 6 ottobre 1993, causa C-109/91,
Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punti 12 e 13, nonché 9 ottobre 2001,
causa C-379/99, Menauer, Racc. pag. I-7275, punto 18).
27.
La pensione di reversibilità versata nell'ambito di un regime previdenziale
di categoria, quale quello istituito dal NHS Pension Scheme, costituisce
quindi una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE e della direttiva 75/117.
28.
La decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate,
escludendone tutti coloro che convivono senza essere sposati, è
affidata sia alla scelta del legislatore, sia all'interpretazione effettuata
dai giudici nazionali delle norme giuridiche di diritto interno, senza
che un soggetto possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso
vietata dal diritto comunitario (v., per quanto riguarda i poteri del
legislatore comunitario, sentenza D e Svezia/Consiglio, cit., punti 37
e 38).
29.
Nel caso specifico, una tale condizione non può, di per sé,
essere considerata come discriminatoria in funzione del sesso e, pertanto,
contraria all'art. 141 CE o alla direttiva 75/117, in quanto il fatto
che il richiedente sia un uomo o una donna è indifferente ai fini
della concessione della pensione di reversibilità.
30.
In una situazione quale quella di cui alla causa principale, esiste tuttavia
una disparità di trattamento che, pur non mettendo direttamente
in causa il godimento di un diritto tutelato dall'ordinamento comunitario,
incide su una delle condizioni per la sua concessione. Come ha giustamente
sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni,
tale disparità di trattamento riguarda non il riconoscimento di
una pensione di reversibilità, ma una condizione preliminare indispensabile
alla concessione di questa, ossia la capacità di contrarre matrimonio.
31.
Infatti, nel Regno Unito, mentre le coppie eterosessuali, in cui l'identità
di nessuno dei due membri deriva da un'operazione di cambiamento di sesso,
possono contrarre matrimonio e, eventualmente, godere di una pensione
di reversibilità, che costituisce un elemento della retribuzione
di uno di essi, una coppia quale quella formata da K.B. e R non è
assolutamente in grado di soddisfare la condizione del matrimonio, quale
prevista dal NHS Pension Scheme, al fine di concedere una pensione di
reversibilità.
32.
L'origine di tale impossibilità oggettiva risiede nel fatto, innanzi
tutto, che la legge 1973 sul matrimonio considera nullo ogni matrimonio
in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso
femminile; poi, che si considera come sesso di una persona quello risultante
sull'atto di nascita; e, infine, che la legge sulla registrazione delle
nascite e dei decessi vieta ogni modifica del registro degli atti di nascita,
salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale.
33.
Occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato
che l'impossibilità per un transessuale di contrarre matrimonio
con una persona del sesso al quale egli apparteneva prima dell'operazione
di cambiamento di sesso, e che dipende dal fatto che, relativamente allo
stato civile, essi appartengano allo stesso sesso, dato che la normativa
del Regno Unito non permette il riconoscimento giuridico della sua nuova
identità sessuale, costituisce una violazione del suo diritto di
contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 12 della CEDU (v. Corte eur. D.U.,
sentenze 11 luglio 2002, Christine Goodwin/Regno Unito e I./Regno Unito,
non ancora pubblicate nella Recueil des arrêts et décisions,
rispettivamente ai §§ 97-104 e 77-84).
34.
Una legislazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale,
che, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R,
di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché
uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell'altro,
dev'essere considerata, in linea di principio, incompatibile con le prescrizioni
di cui all'art. 141 CE.
35.
Poiché spetta agli Stati membri determinare le condizioni per il
riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona nella
situazione di R, come peraltro riconosciuto dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (sentenza Goodwin/Regno Unito, cit., § 103), spetta al
giudice nazionale verificare se, in un'ipotesi quale quella di cui alla
causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare
l'art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare
il proprio convivente di una pensione di reversibilità.
36.
Da quanto precede risulta che l'art. 141 CE osta, in linea di principio,
ad una legislazione che, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia,
quale K.B. e R, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria
affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione
dell'altro. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un'ipotesi quale
quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B.
possa invocare l'art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto
di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.
Sulle spese
37.
Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) con ordinanza 14 dicembre 2000, dichiara:
L'art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in
violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare la condizione del
matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un
elemento della retribuzione dell'altro. Spetta al giudice nazionale verificare
se, in un'ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona
nella situazione di K.B. possa invocare l'art. 141 CE affinché
le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di
una pensione di reversibilità.
Skouris
Timmermans
Cunha Rodrigues
Rosas
Edward
Puissochet
Macken
Colneric
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004.